Art. 3.
(Istituzione del Registro nazionale degli operatori della riabilitazione equestre).

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale degli operatori della riabilitazione equestre, di seguito denominato «Registro», diviso in tre sezioni.
      2. Nella prima sezione del Registro possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia e i possessori di laurea di secondo livello o specialistica o magistrale o di titolo equipollente in psicologia, in scienze motorie, in professioni sanitarie della riabilitazione, in scienze sociali e in scienze della formazione, che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di dirigenti specialisti in terapia o in attività equestri per disabili presso uno dei centri di formazione autorizzati dal Ministro della salute ai sensi del comma 6.

 

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      3. Nella seconda sezione del Registro possono iscriversi:

          a) per il settore sanitario-riabilitativo, i possessori di laurea di primo livello in fisioterapia o di titolo equipollente dell'area sanitario-riabilitativa, che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di specialista in terapia presso uno dei centri di formazione autorizzati dal Ministro della salute ai sensi del comma 6;

          b) per il settore educativo, ludico-sportivo e socio-assistenzale, i possessori di laurea di primo livello in scienze motorie, in scienze della formazione, in scienze sociali o di titolo equipollente, che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di specialisti in terapia o in attività equestri per disabili presso uno dei centri di formazione autorizzati dal Ministro della salute ai sensi del comma 6.

      4. Nella terza sezione del Registro possono iscriversi gli istruttori di equitazione o il personale di scuderia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnici e palafrenieri specializzati presso uno dei centri di formazioni autorizzati dal Ministro della salute ai sensi del comma 6.
      5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce la misura della quota a carico degli iscritti nel Registro destinata alla copertura degli oneri per il funzionamento e la gestione dello stesso Registro.
      6. Con decreto del Ministro della salute sono altresì stabilite le caratteristiche dei centri di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4 che intendono ottenere l'autorizzazione al rilascio degli attestati di specializzazione in terapia o in attività equestri per disabili e di tecnico e palafreniere specializzato.